Ricorso per revoca e nomina amministratore di condominio

Segnalazione di  Avv. Rosa Tignola


Il tribunale di Avellino ha rigettato la domanda di revoca e nomina di amministratore proposta da due condomini ritenendo non fondati i motivi (inadempimenti e/o irregolarità dell’operato dell’amministratore) posti a base del ricorso.

Nel decreto, tra l’altro, il tribunale ha osservato che l’ Art. 1129 c.c. –“Nomina e revoca ed obblighi dell’amministratore” ai commi 11 e 12 dispone:
[XI. La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
XII. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonchè di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.]

Alla fine ha anche stabilito che
[I rilievi mossi dagli attori all’operato dell’amministratore del condominio nel corso del presente procedimento successivamente al deposito del ricorso introduttivo di lite non possono essere esaminati, perché, come correttamente rilevato dall’amministratore, costituiscono delle inammissibili domande nuove.]

E poi, ad abundantiam ha osservato [che, per quanto riguarda le asserite gravi irregolarità fiscali commesse dall’amministratore, l’art. 1129 c.c. dispone che i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore e, solo in caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria]


Fonte: http://www.iussit.com/amministratore-condominio-richiesta-revoca-rigetto/

 

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