L’Esperto Risponde: Amministratore e danni in condominio

Buonasera, è possibile avere alcune informazioni?
Nello specifico è possibile fare l’amministratore di un condominio non essendo iscritto ad alcun albo?
In caso di incendio avvenuto fuori al balcone di una abitazione di proprietà, chi risponde dei danni subiti ai balconi sottostanti?
Grazie
Riccardo


Si è possibile svolgere l’attività di amministratore di condominio senza essere iscritti ad alcuna associazione, perchè gli albi non esistono. I requisiti previsti dal legislatore della riforma (Legge n. 220/2013) sono elencati all’art. 71 bis Disp. Att. c.c. il quale prevede oltre a quelli di natura personale la necessità di aver frequentato un corso di formazione e di essere in regola con l’aggiornamento annuale. Il corso di formazione può essere evitato da chi alla data di entrata in vigore della legge aveva esercitato per almeno un anno l’attività di amministratore. Costoro possono anche non avere il diploma di maturità, resta salvo l’obbligo di formazione periodica presso associazioni di categoria abilitate alla erogazione degli aggiornamenti o dei corsi principali.

Infine, nel caso che l’amministratore è un condomino anche per lui non è necessario nè il diploma di maturità nè la frequenza ai corsi di formazione e di aggiornamento.
Per la responsabilità in ordine all’incendio si ricorda la previsione di cui all’art. 2043 c.c.: Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. L’art. 2051 c.c. prevede al riguardo: ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
Avv. Rodolfo Cusano

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