Vendita appartamenti e sostituzione impianti: l’esperto risponde

D: Buonasera vi scrivo in relazione ad un problema che mi auguro abbia una pronta soluzione.
Due appartamenti adiacenti di proprietà di un unico soggetto, vengono venduti separatamente a due soggetti distinti ed in tempi diversi a distanza di tempo.
Nel secondo appartamento, di fatto ancora non venduto, l’inquilino provvede, previa richiesta di informazioni a proprietario ed amministratore sull’indipendenza e autonomia degli impianti, a modificare gli impianti vetusti ripristinandoli e sostituendoli con nuovi impianti elettrico, idraulico e di riscaldamento. A fronte dell’intervento idraulico il proprietario dell’appartamento di fianco si accorge a distanza di quasi un anno di non avere più la fornitura di acqua che risulta apparentemente interrotta a monte da quello che è il nuovo impianto idraulico sostituito .
L’amministratore , che in primis ha da sempre informato entrambi i proprietari della capacità autonoma delle due unità si tira, anche attraverso due distinti contatori, oggi “scopre” che i due contatori in verità sono uno e il secondo è quello per l’acqua condominiale.
Tralasciando le capacità amministrative dell’amministratore, per quanto riguarda le due unità immobiliari, considerato che l’inquilino del piano in affitto ha modificato a sue spese gli impianti su rassicurazioni di proprietario e amministratore modificando l’impianto idrico e tagliando i tubi in eccesso… come può tutelarsi il proprietario del secondo appartamento senza acqua che di fatto si ritrova senza acqua perchè la prelevava dal tubo (unico con contatore unico) del primo appartamento (senza contatori di sorta quindi non si capisce come avveniva la ripartizione)?
E’ tenuto l’inquilino che ha modificato il PROPRIO impianto a far ripristinare una realtà incerta e dubbiosa ? o può insitere affinchè il proprietario senz’acqua provveda a sue spese a dotarsi di autonomo impianto?
é obbligato in ogni caso ad intervenire il proprietario di allora (ex porprietario di entrambi gli appartamenti a tutela di tutti e due le unità?
può il condominio opporsi all’installazione id una autonoma realtà idrica (bene indispensabile) anche laddove la canalizazione dovesse avvenire su superfici esterne condominiali?

R: Nel nostro ordinamento esiste il generale principio del neminem ledere nel senso che l’art. 2043 c.c. obbliga colui che ha causato un danno a risarcirlo. Ciò posto, vi è quindi un preciso obbligo a carico di chi ha interrotto la condotta a ripristinarla in maniera che si ripristini la fornitura  d’acqua. Trattasi di un’obbligazione extracontrattuale. Non credo che nel caso de quo possa invocarsi una qualche responsabilità dell’amministratore o del proprietario dell’appartamento il cui inquilino ha causato l’interruzione, anche perchè essa con un minimo di diligenza poteva essere evitata.
In ogni caso qualsiasi condomino può utilizzare i beni in comune (facciata del fabbricato) con l’unico limite di non alterarne la destinazione e di permettere agli altri di fare altrettanto.
Avv. Rodolfo Cusano


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