Bonus Ristrutturazione Alberghi

Antonio CrescenzoPresidente dellaTamarin Scarl/Gestioni Patrimoniali ed Amministrazioni beni di terzi


Il Ministero con decreto del 7 maggio 2015 ha regolato gli aspetti pratici degli incentivi fiscali per gli interventi di riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere (agevolazione che si aggiunge all’incentivo per la digitalizzazione) integrando così l’art. 10 del D.L. 83/2014 e successivo decreto attuativo per l’information technology del 12 febbraio 2015.

Il Decreto “Cult-Turismo”, ha introdotto nuove agevolazioni di carattere fiscale per il settore alberghiero, prevedendo la possibilità, per le imprese richiedenti, di ricevere un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, suddiviso in tre quote annuali di pari importo e fino a un massimo di 200mila euro. Il totale delle spese agevolabili, non può superare la soglia di 666.667 euro. L’incentivo riguarda le “strutture alberghiere” già esistenti al 1° gennaio 2012, intese come strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in almeno 7 camere per gli ospiti situate in uno o più edifici. (albergo diffuso).

Possono fruire dell’agevolazione gli alberghi, i villaggi albergo, gli alberghi diffusi, le residenze turistico-alberghiere e le altre “strutture alberghiere” individuate dalle specifiche normative regionali.

Il credito d’imposta è lo strumento utilizzabile e può essere richiesto per le seguenti spese: interventi di ristrutturazione edilizia; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; interventi di incremento dell’efficienza energetica; acquisto di mobili e componenti d’arredo.

L’ammissibilità della richiesta sulla base dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nei limiti delle risorse disponibili sarà verificato dal MIBACT con l’assegnazione che seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il Ministero comunicherà all’impresa il riconoscimento dell’importo del bonus spettante, nei sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, o il diniego dell’agevolazione. Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile né delle imposte sui redditi né dell’Irap. La domanda va presentata in via telematica al ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

Il credito d’imposta è revocato e il beneficio indebitamente fruito viene recuperato nel caso in cui:

– venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi;

– la documentazione presentata contiene elementi non veritieri o sia incompleta;

– i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa;

– in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.


Articolo tratto dalla rubrica BUSINESS & NEWS de “Il Condominio Nuovo”. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.

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