Amministratore:obbligato a presentare i documenti giustificativi delle spese

Avv. Enzo Rocco –  Il Condominio Nuovo


L’amministratore, per adempiere al proprio incarico correttamente, non può esimersi dal documentare, in maniera precisa, le spese affrontate per il condominio.

Prima della riforma introdotta dalla L. 220/2012, in assenza di specifiche disposizioni di legge, già si riteneva che nel caso di prestazioni ricevute dal condominio ed effettuate da imprese o professionisti, l’amministratore dovesse avere buona cura di farsi rilasciare la relativa fattura o ricevuta fiscale, non solo perché, come tutti gli altri contribuenti, anche il condominio è passibile di sanzione pecuniaria nel caso in cui non sia in grado di esibire idoneo documento fiscale nel luogo della prestazione o nelle sue immediate vicinanze, ma principalmente per poter validamente dimostrare al condominio la spesa sostenuta e l’avvenuto pagamento.

La riforma introdotta dalla L. 220/2012 ha previsto espressamente, ora, a carico dell’amministratore l’obbligo di conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione, riferibile sia al rapporto con i condòmini, sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio (articolo 1130, n. 8), c.c.).

Inoltre, le nuove norme in materia di rendiconto annuale prevedono che l’amministratore è tenuto a conservare le scritture e i documenti giustificativi per dieci anni dalla data della relativa registrazione e che i condòmini hanno diritto di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese (articolo 1130bis c.c.).

L’amministratore, inoltre, è tenuto a fornire al condòmino che ne faccia richiesta l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali ed alle eventuali liti in corso (articolo 1139, n. 9), c.c.).


Tratto dalla rubrica “Dottrina” de Il Condominio Nuovo. Per leggere molti altri interessanti articoli collegati a: shop.ilcondominionuovo.it e abbonati alla rivista.

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